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Regolamento delegato (UE) 2026/1310 COSA CAMBIA?

Il 17 settembre 2026 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2026/1310, primo atto di attuazione del nuovo quadro normativo europeo sui prodotti da costruzione.

Al momento, il Regolamento non modifica le modalità operative di Marcatura CE per serramenti, facciate continue e chiusure oscuranti. Continuano pertanto ad applicarsi le norme armonizzate attualmente vigenti e i relativi sistemi di valutazione previsti dal precedente CPR, Regolamento (UE) n. 305/2011. A titolo di esempio, per porte e finestre continua a trovare applicazione la EN 14351-1, mentre per le facciate continue rimane il riferimento alla EN 13830.

Le novità introdotte dal nuovo quadro regolamentare diventeranno operative solo con la pubblicazione delle nuove norme armonizzate di prodotto sviluppate secondo il nuovo CPR. Per il settore porte e finestre il processo di revisione normativa dovrebbe avviarsi concretamente nel corso del 2026, ma la disponibilità delle nuove norme armonizzate non è attesa prima del periodo 2028-2029.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310 integra il Regolamento (UE) 2024/3110, adottato il 27 novembre 2024, che costituisce il nuovo quadro europeo di riferimento per i prodotti da costruzione e che sostituirà progressivamente il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011.

Il nuovo CPR ridefinisce e amplia il sistema di valutazione e controllo dei prodotti da costruzione, introducendo nuovi obiettivi strettamente collegati alle politiche europee di sostenibilità e digitalizzazione.

Tra gli aspetti principali si evidenziano:

  • Sostenibilità ambientale: viene progressivamente introdotto l'obbligo di valutare e dichiarare gli impatti ambientali dei prodotti, compreso l'impatto sul cambiamento climatico, attraverso dati basati sul ciclo di vita del prodotto (LCA).
  • Digitalizzazione: la tradizionale Dichiarazione di Prestazione viene sostituita dalla nuova Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC), destinata ad essere gestita in formato digitale, nell'ambito di un sistema che prevede anche l'introduzione del Passaporto Digitale del Prodotto.
  • Nuove regole armonizzate: il nuovo CPR ridefinisce il quadro per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nell'Unione Europea e prevede la progressiva sostituzione del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Nuovi sistemi di valutazione e verifica

Il nuovo quadro normativo sostituisce il precedente concetto di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP / AVCP) con i nuovi Sistemi di Valutazione e Verifica (SVV).

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310 definisce i sistemi SVV che saranno applicabili alle diverse famiglie di prodotti una volta completata la transizione alle nuove norme armonizzate.

Le novità di maggiore rilievo sono due.

La prima è l'introduzione del nuovo sistema SVV 3+, specificamente dedicato alla sostenibilità ambientale. In questo sistema un organismo notificato sarà chiamato a verificare e convalidare i dati, le ipotesi, i modelli di calcolo e gli altri elementi utilizzati dal fabbricante per determinare le prestazioni ambientali del prodotto.

La seconda riguarda l'estensione delle verifiche alla conformità rispetto a specifici requisiti di prodotto. Il nuovo quadro non si limita infatti alla verifica delle prestazioni dichiarate e della loro costanza nel tempo, ma introduce anche requisiti relativi, ad esempio, a funzionalità, sicurezza e aspetti ambientali. Tali requisiti saranno definiti progressivamente attraverso norme armonizzate e successivi atti normativi.

Conseguenze operative

Nel breve periodo, per i fabbricanti di serramenti, facciate continue e chiusure oscuranti non cambia quindi nulla dal punto di vista operativo della Marcatura CE. Continueranno ad essere utilizzate le norme armonizzate attualmente vigenti, con i relativi sistemi di valutazione previsti dal precedente CPR.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310 rappresenta tuttavia un passaggio importante perché anticipa la struttura del futuro sistema di Marcatura CE secondo il nuovo CPR. Il nuovo quadro attribuirà un'importanza significativamente maggiore alla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione delle informazioni di prodotto e alla verifica della conformità rispetto a requisiti obbligatori di prodotto, oltre alla tradizionale valutazione delle prestazioni.

Si tratta quindi di una transizione che non produce effetti immediati sulle attuali marcature CE, ma che nei prossimi anni comporterà una revisione sostanziale delle modalità con cui i prodotti da costruzione saranno valutati, documentati e immessi sul mercato europeo.

Mettiamo a confronto i sistemi di controllo:

Vecchio CPR 305/2011 – sistemi AVCP / VVCP

Sistema AVCP

Ruolo del fabbricante

Ruolo dell’Organismo Notificato

1+

FPC + prove periodiche su campioniProve iniziali, ispezione iniziale, sorveglianza FPC + prove di verifica su campioni

1

FPC + prove periodiche su campioniProve iniziali, ispezione iniziale e sorveglianza FPC

2+

Determinazione prestazioni iniziali + FPC + prove su campioniCertificazione e sorveglianza del controllo di produzione in fabbrica (FPC)

3

FPCUn laboratorio notificato effettua la determinazione della prestazione del prodotto mediante prove/calcoli

4

Determinazione prestazioni + FPCNessun intervento dell'Organismo Notificato

Nuovo CPR  2024/3110 – sistemi SVV

Il nuovo regolamento mantiene sostanzialmente i livelli 1+, 1, 2+, 3 e 4, ma aggiunge il nuovo 3+ e amplia il concetto dalla sola costanza della prestazione anche alla conformità ai requisiti del prodotto. 

Sistema 

SVV

Definizione sintetica

Intervento dell'Organismo Notificato

1+

Controllo completo + prove di auditMassimo livello: prodotto, FPC, sorveglianza e prove su campioni

1

Controllo completo senza prove di auditValutazione prodotto + certificazione/sorveglianza FPC

2+

Controllo focalizzato sul FPCCertificazione e sorveglianza del controllo di produzione

3+ – NUOVO

Sostenibilità ambientaleValidazione di dati, ipotesi, modellizzazione e calcoli ambientali

3

Controllo focalizzato sulla determinazione del tipoProve/calcoli delle prestazioni da parte dell'Organismo Notificato

4

Autovalutazione del fabbricanteNessun Organismo Notificato